Acque minerali, antitrust interviene su caos concessioni
L'Autorità invoca una legge nazionale nella cornice del diritto comunitario
"Un intervento del legislatore nazionale, nell’esercizio della propria potestà legislativa esclusiva in materia di tutela della concorrenza e dell’ambiente, ai sensi dell’art. 117 della Costituzione: un atto legislativo nazionale che superi il R.D. 1443/1927 e che sia volto a dotare le Regioni italiane, pur nel rispetto della loro autonomia in materia, di criteri coerenti e uniformi – oltre che improntati a principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento – in materia di modalità di affidamento e/o rinnovo delle concessioni".
E' quanto chiede l'Autorità garante della concorrenza e del mercato in un parere firmato dal presidente Roberto Rustichelli e pubblicato sul Bollettino n. 43 dell'Agcm.
In sostanza, seguendo i principi del diritto comunitario, l'Agcm precisa che "il legislatore nazionale dovrebbe prevedere che, ai fini dell’affidamento/rinnovo delle concessioni, sia necessario il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, in grado di assicurare trasparenza, assenza di discriminazione e parità di trattamento a tutti gli operatori potenzialmente interessati. Il ricorso a procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento e il rinnovo delle concessioni consentirebbe, altresì, alle amministrazioni locali di realizzare una più adeguata valorizzazione dei beni pubblici affidati in gestione".
Relativamente alle modalità di affidamento delle concessioni il panorama italiano è estremamente disomogeneo: soltanto in 7 regioni (Abruzzo, Campania, Calabria, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto), oltre che nella Provincia Autonoma di Trento, la normativa regionale prevede esplicitamente la necessità del ricorso a procedure di evidenza pubblica per l’assegnazione delle concessioni e, con la sola eccezione della Toscana, anche per l’eventuale rinnovo, mentre tre regioni (Sardegna, Molise e Friuli Venezia Giulia) non hanno addirittura una normativa regionale di riferimento.
In assenza di disposizioni normative al riguardo, alcune regioni (tra queste, il Friuli Venezia Giulia, la Liguria, la Puglia e il Lazio) hanno comunque utilizzato, nella prassi concretamente seguita negli ultimi anni, procedure ad evidenza pubblica per l’assegnazione delle concessioni.
Le procedure ad evidenza pubblica concretamente adottate consistono, in alcuni casi, in vere e proprie procedure di gara (ad es. Abruzzo e Campania) e, in altri casi, in procedure “ristrette” (Puglia) o caratterizzate da una mera valutazione comparativa delle domande, preceduta da una qualche forma di avviso pubblico per la presentazione delle stesse (ad es. Friuli Venezia Giulia e Veneto).
Tuttavia, in ben 8 regioni (Basilicata, Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna e Valle D’Aosta) e nella Provincia Autonoma di Bolzano, il ricorso alle procedure ad evidenza pubblica nell’assegnazione delle concessioni non è ancora né previsto dalla normativa regionale, né comunque adottato nella concreta prassi applicativa. Differenze anche sulla durata massima prevista delle concessioni, generalmente fissata in 30 anni, ma in alcuni casi ridotta a 25 o 20 anni (rispettivamente, Umbria e Piemonte), mentre in due regioni si riscontrano addirittura alcuni casi di vigenza di concessioni perpetue (Lombardia e Valle d’Aosta).
EFA News - European Food Agency