Concorrenza, Antitrust grazia Bolton (Rio Mare)
Il claim "grigliato" va precisato in modo preciso sulle confezioni
![Marina Nissim, Presidente Bolton Group](https://www.efanews.eu/resources/big/ff1f1500be53a7815cf79ca9c6649012.jpeg.webp)
Davide, ovvero la piccola Iasa Srl, contro Golia, ossia il gigante Bolton Food titolare (tra gli altri) del marchio Rio Mare. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, aveva avviato, su segnalazione della Iasa, un procedimento sulla la possibile ingannevolezza del claim “grigliato/grigliati” riportato sulle confezioni di alcune conserve ittiche a marchio “Rio mare” (filetto di salmone e filetti di sgombro, nelle diverse varianti), nonché sul sito internet https://www.riomare.it e in alcuni spot in diffusione sul canale youtube aziendale, sul profilo facebook aziendale, nonché su emittenti televisive nazionali, in violazione degli articoli 20, comma 2, 21, comma 1, lett. b), e 22, comma 2, del Codice del consumo.
Al termine dell'istruttoria, l'Agcm ha specificato che "il termine “grigliato” è correntemente impiegato per contraddistinguere alimenti: i) sottoposti velocemente alla griglia e poi cotti al forno (searing) o ii) grigliati previa cottura a bassa temperatura (reverse searing) o, ancora, iii) grigliati, previa precottura sottovuoto".
E così Bolton da parte sua si è impegnata a:
1) modificare le confezioni dei prodotti destinati alla vendita in Italia: i) quanto al fronte e al lato della confezione, inserendo accanto al claim “grigliati/grigliati” un asterisco che rinvia alla specifica: “la grigliatura è una delle fasi del processo di cottura” posta sul fronte della confezione; ii) quanto al retro della confezione, aggiungendo nella descrizione dei prodotti la precisazione che gli stessi sono “sottoposti anche a grigliatura”.
2) modificare le comunicazioni commerciali relative ai prodotti in modo coerente con l’Impegno n. 1, ossia: i) inserendo negli spot televisivi, in sovraimpressione, la seguente specifica “la grigliatura è una delle fasi del processo di cottura”; ii) inserendo in sovraimpressione sull’immagine pubblicata o, alternativamente, nel testo del post pubblicato sui canali social (e.g. Instagram, Facebook), la predetta specifica: “la grigliatura è una delle fasi del processo di cottura”; iii) impiegando nel materiale di visual merchandising, la foto della confezione dei prodotti aggiornata secondo quanto previsto nell’Impegno n. 1; iv) aggiornando parimenti il sito web aziendale con la descrizione e la foto della confezione dei prodotti in modo coerente con l’Impegno n. 1.
A fronte di questi impegni, resi obbligatori, l'Agcm con Provvedimento n. 31009 ha deliberato di chiudere il procedimento senza accertare l’infrazione, ai sensi dell’articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell’articolo 9, comma 2, lettera a), del Regolamento.
EFA News - European Food Agency