Non riceve alcun finanziamento pubblico
Direttore responsabile:
CLARA MOSCHINI

Facebook Twitter Youtube Instagram LinkedIn

Commissione UE: 6 mesi proroga per aiuti ad agricoltura e pesca

Fino a 335mila euro per le imprese colpite dalla crisi o dalle sanzioni legate alla Russia

La Commissione europea ha adottato una modifica del quadro temporaneo di crisi e transizione per gli aiuti di Stato al fine di prorogare di sei mesi alcune disposizioni del quadro volte ad affrontare le persistenti turbative del mercato, in particolare nei settori dell'agricoltura e della pesca.

L'11 aprile 2024 la Commissione aveva consultato gli Stati membri sul persistere di una grave perturbazione dell'economia che interessa in particolare il settore primario dell'agricoltura e i settori della pesca e dell'acquacoltura. La Commissione ha inoltre preso atto delle conclusioni del Consiglio europeo del 17 e 18 aprile 2024 che sottolineano l'importanza di un settore agricolo resiliente e sostenibile per la sicurezza alimentare e l'autonomia strategica dell'UE e sostengono il proseguimento dei lavori su un'eventuale estensione del quadro temporaneo di crisi e transizione.

In questo contesto, la Commissione ha deciso di adottare una proroga limitata della sezione 2.1 del quadro per il settore agricolo primario e per i settori della pesca e dell'acquacoltura. La decisione di rimandare l'eliminazione graduale del quadro mette gli Stati membri in grado di concedere aiuti di importo limitato alle imprese attive in questi settori per altri sei mesi, fino al 31 dicembre 2024; concede inoltre agli Stati membri più tempo per attuare le misure di sostegno necessarie.

La proroga non prevede un aumento dei massimali stabiliti per gli aiuti di importo limitato. Gli Stati membri potranno quindi continuare a fornire alle imprese colpite dalla crisi o dalle conseguenti sanzioni e controsanzioni, anche da parte della Russia, fino a 280.000 euro (settore agricolo) e a 335 000 euro (settori della pesca e dell'acquacoltura).

La modifica odierna non incide sulle restanti disposizioni del quadro temporaneo di crisi e transizione: la sezione 2.1, che consente agli Stati membri di concedere aiuti di importo limitato, sarà gradualmente eliminata entro il 30 giugno 2024 per tutti i settori diversi dalla produzione agricola primaria, dalla pesca e dall'acquacoltura; anche la sezione 2.4, che consente agli Stati membri di concedere aiuti per compensare i prezzi elevati dell'energia, sarà gradualmente eliminata entro il 30 giugno 2024;l'eliminazione graduale delle sezioni 2.2 e 2.3 sul sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie statali e prestiti agevolati e della sezione 2.7 sulle misure volte a sostenere la riduzione della domanda di energia elettrica si è conclusa il 31 dicembre 2023; mentre le sezioni 2.5, 2.6 e 2.8 volte ad accelerare la transizione verde e a ridurre la dipendenza dai combustibili rimarranno in vigore fino al 31 dicembre 2025.

Alla luce delle pressioni inflazionistiche degli ultimi anni e del contesto attuale, nel quale il settore agricolo è tra l'altro colpito dai prezzi elevati delle materie prime, la Commissione avvierà anche una revisione del regolamento agricolo "de minimis" parallelamente alla modifica odierna. Il regolamento esenta gli aiuti di modesta entità nel settore agricolo dal controllo degli aiuti di Stato, in quanto ritenuti privi di impatto sulla concorrenza e sugli scambi nel mercato unico. Più specificamente, gli Stati membri possono concedere un sostegno al settore agricolo fino a 20.000 euro per beneficiario (25.000 euro, se lo Stato membro dispone di un registro centrale degli aiuti "de minimis") per un periodo di 3 anni, senza obbligo di notifica preventiva alla Commissione. Le norme "de minimis" agricole sono state rivedute da ultimo nel 2019 e al momento la loro scadenza è prevista il 31 dicembre 2027.

lml - 40417

EFA News - European Food Agency
Simili
◄ Torna alla pagina precedente