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La finanza alternativa a sostegno del food&beverage. Ma come funziona?

Intervista con Alessandro Da Re che spiega il meccanismo diversificato dei canali di finanziamento

Sempre più aziende del ramo food e ristorazione si rivolgono alla finanza alternativa per raccogliere capitali e crescere. Sono molti, in Italia gli esempi di questa tendenza: tra gli ultimi il Cuoppo Friggitori Napoletani, la catena di street food che reinterpreta in chiave gourmet le antiche ricette del fritto partenopeo: a giugno scorso Gamma Capital Markets ha sottoscritto il suo secondo round di equity crowdfunding sul portale Crowd FundMe mettendo sul piatto altri 50.000 Euro attraverso un suo fondo, raddoppiando l'investimento (leggi notizia EFA News). Altro caso di successo riguarda la Città del Cioccolato, il più grande e innovativo museo esperienziale dedicato al cacao e al cioccolato in Italia, diffuso su oltre 2.800 metri quadri dell'ex mercato coperto di Perugia: prosegue, infatti, la campagna di equity crowdfunding sulla piattaforma Mamacrowd che ha un obiettivo da 1 milione di Euro (leggi notizia EFA News) o come Winelivery, il delivery del vino nato a Milano e che nel 2023 ha annunciato una significativa raccolta di capitali di 3,5 milioni di Euro (leggi notizia EFA News). 

Ma quali sono, in dettaglio, le strade percorribili per raccogliere capitali in Italia? EFA News lo ha chiesto all'avvocato Alessandro Da Re, dello Studio Legale Da Re & Anzovino. La finanza alternativa, spiega l'esperto, "opera attraverso canali disintermediati, che fanno leva direttamente sui risparmiatori, gestori di masse, fondi d’investimento, fondi professionali, ecc. e consente di diversificare i canali di finanziamento e fuoriuscire dallo stretto ambito bancario". 

Equity crowdfunding

Tra i principali strumenti, dice Da Re, c'è l'equity crowdfunding, introdotto in Italia dal D.L. n. 179/2012 (‘Decreto Sviluppo-bis’). "Consente -spiega Da Re- la raccolta di capitale di rischio attraverso Internet con il fine di favorire lanascita e lo sviluppo soprattutto di imprese startup innovative. La norma di riferimento è il Regolamento (UE) 2020/1503 relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per il business (ECSP)". In Italia il Regolamento è stato attuato con il D.L. n. 30/2023, il quale, in estrema sintesi "prevede che le autorità nazionali di vigilanza siano Consob e Banca d’Italia, ed ha esteso l’equity crowdfunding (opportunità prima riservata alle sole pmi comprese le startup innovative) a tutte le società di capitale, con la possibilità di avvalersi del regime alternativo di intestazione delle quote delle S.r.l. senza costi o oneri di scritturazione o trasferimento quote né per l’acquirente né per l’alienante".

I minibond 

"Sono -sottolinea l'esperto- titoli obbligazionari emessi da imprese non finanziarie idi piccola-media dimensione, per importi inferiori a 50 milioni di Euro. Si tratta di titoli di debito collocati sul mercato mobiliare che a fronte dellaraccolta di capitale che viene poi rimborsato secondo modalità ed offrono una remunerazione prestabilite. In tale ambito, possiamo poi includere anche i Basket Bond ed i minibond ESG". Le normative di riferimento sono contenute nel D.L. n. 83/2012 (“Decreto Sviluppo”) e successive integrazioni e modifiche(D.L. n. 17/2012, cd. “Decreto Sviluppo Bis”; D.L. n. 145/2013 cd. piano “DestinazioneItalia”; e D.L. n. 91/2014 cd. “Decreto Competitività”). A ciò si aggiunga la disciplina del Codice Civile, che ne disciplina l’emissione agli artt. 2410-2420 per le S.p.A., e all’art. 2483per le S.r.l.. 

La L. n. 21/2024 (‘Legge Capitali’) ha allentato alcuni vincoli sia per le S.p.A. sia per leS.r.l.: in particolare, per queste ultime si è data la possibilità di sottoscrivere anche a investitori professionali non soggetti a vigilanza; inoltre si è resa possibile ladematerializzazione delle quote del capitale delle S.r.l..

Private equity

"Con il private equity -spiega Da Re-, un investitore professionale rileva quote del capitale di un’impresa tipicamente non quotata in Borsa. Il venture capital ne è una tipologia, in cui il target d'investimento è rappresentato da un’impresa in fase di costituzione (seed), in un settore ad alto potenziale di crescita, o da una società in fase di start-up". Gli investitori professionali nel capitale di rischio intervengono anche in operazioni dedicate alla ristrutturazione d'imprese in crisi oppure nel caso di bridge financing, ossia interventi ‘ponte’ finalizzati all’agevolazione di importanti operazioni finanziarie, come fusioni e acquisizioni.

In ogni caso, attraverso opportune contrattualizzazioni (ad esempio: clausole put e call, patti parasociali, ecc.), l’investitore si propone come un partner ‘a termine’, il cui obiettivo ultimo è la realizzazione di una plusvalenza finanziaria nel medio periodo: pertanto, la fase di disinvestimento (exit) è normalmente già pianificata. "Per le startup innovative -dice l'esperto- esistono notevoli vantaggi fiscali, ed inoltre in alcuni territoriesistono forme di garanzia pubbliche per le operazioni di venture capital.

Invoice Trading

"La cessione di una fattura commerciale attraverso una piattaforma online in cambio di un anticipo in denaro -spiega Da Re- non è propriamente un’operazione di raccolta di capitale ma, rappresentando lo smobilizzo di un’attività, ne ha gli stessi effetti di cassa". Si opera nell’ambito degli artt 1260 e ss c.c. sulla cessione del credito.

Direct Lending

"Il direct lending -conclude l'esperto- è costituita dall’erogazione diretta di finanziamenti da parte di soggetti non bancari, tipicamente fondi di investimento alternativi specializzati che forniscono prestiti a medio-lungo termine finalizzati a progetti di crescita, ad acquisizioni o al rifinanziamento del credito". É stato introdotto in Italia con il D.L. n. 18/2016.

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EFA News - European Food Agency
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