It does not receive public funding
Editor in chief:
CLARA MOSCHINI

Facebook Twitter Youtube Instagram LinkedIn

Capi d'allevamento infetti: indennità di abbattimento fino a 863,70 euro

La Gazzetta Ufficiale pubblica il decreto sulle condizioni di indennizzo per il 2022

Gli allevatori costretti ad abbattere i loro animali avranno diritto ad indennizzi, a determinate condizioni. Ai sensi del decreto del 21 ottobre 2022, l'indennità riguarda i bovini e bufalini infetti da tubercolosi e da brucellosi, gli ovini e i caprini infetti da brucellosi e i bovini e bufalini infetti da leucosi bovina enzootica, nel corso dell’anno 2022. I proprietari dei capi abbattuti perché infetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini hanno diritto a indennizzi pari 473,81 euro, che salgono a 869 euro quando le carni e le viscere debbono essere interamente distrutte. Nel caso dei bufalini, l’indennità di abbattimento è prevista a un massimo di 471,28 euro e di 863,70 euro quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti.

Queste stesse indennità vengono maggiorate del 50% per capo abbattuto, per quanto riguarda gli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi all’interno dell’allevamento.

Per gli ovini affetti da brucellosi, l’indennità di abbattimento è di 111,72 euro per i capi iscritti e di 90,60 euro per i capi non iscritti ai libri genealogici, con decorrenza dal 1° gennaio 2022 per gli animali abbattuti nel corso dell’anno 2022. Per i caprini affetti da brucellosi l’indennità è di 147,75 euro per i capi iscritti e di 101,74 euro a capo per i capi non iscritti ai libri genealogici, con decorrenza dal 1° gennaio 2022 per gli animali abbattuti nel corso dell’anno 2022. Nel caso degli ovini e dei caprini con età maggiore o uguale a sei anni le indennità di abbattimento sono pari al 35% del relativo valore, con decorrenza dal 1° gennaio 2022 per gli animali abbattuti nel corso dell’anno 2022.

Sono infine previste maggiorazioni delle indennità di abbattimento anche nei casi di reinfezione negli allevamenti ufficialmente indenni, a condizione che venga accertato il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di profilassi della tubercolosi, brucellosi e leucosi.

lml - 28353

EFA News - European Food Agency
Similar
◄ Previous page