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CLARA MOSCHINI

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Unilever, vittoria (parziale) in Ue contro l'Agcm

La Corte europea stabilisce che l'authority italiana doveva esaminare l'analisi economica della multinazionale

Vittoria parziale per Unilever presso il tribunale dell'Ue a cui è ricorsa contro la multa inflitta dall'Italia in materia di concorrenza. La sentenza della più alta corte dell'Ue è arrivata ieri e ha dato (parzialmente) ragione alla multinazionale in merito a una multa da 60.668.580 Euro inflittagli dall'Agcm, l'Autorità italiana per la concorrenza.

Il caso risale al 2017 e riguarda l'accertamento da parte dell'authority circa il fatto che Unilever avesse abusato della sua posizione dominante nel settore dei gelati venduti nei bar, negli stabilimenti balneari e nei campeggi attraverso il suo marchio Algida. 

Il procedimento istruttorio è iniziato su segnalazione da parte della società La Bomba che ha lamentato l’intimidazione, da parte di Unilever, agli esercenti dei bar e degli stabilimenti balneari di varie zone di non commercializzare, insieme ai propri prodotti, i ghiaccioli del concorrente La Bomba: ove ciò non fosse avvenuto la società multata non avrebbe applicato gli sconti previsti nel contratto stipulato dagli esercenti e avrebbe applicato il pagamento obbligatorio di penali e la risoluzione del contratto di fornitura. 

Unilever ha prodotto studi economici per dimostrare che la pratica non escludeva i concorrenti, ma l'Agcm ha dichiarato di non doverli analizzare: contro questa decisione Unilever ha presentato ricorso al Consiglio di Stato italiano. 

La Corte europea ha deciso ritenendo, in primo luogo, che il comportamento abusivo dei distributori potesse essere attribuito a Unilever se non era stato adottato autonomamente dai distributori. In secondo luogo, ha stabilito che l'authority italiana avrebbe dovuto esaminare l'analisi economica di Unilever proprio per determinare se le clausole di esclusiva fossero in grado di escludere i concorrenti del mercato.

Con la sua sentenza, la Corte stabilisce le modalità di applicazione del divieto di abuso di posizione dominante di cui all'articolo 102 TFUE in relazione a un'impresa dominante la cui rete di distribuzione è organizzata esclusivamente su base contrattuale e la Corte chiarisce, in tale contesto, l'onere della prova a carico del giudice nazionale garante della concorrenza.

Più in dettaglio, la Corte ritiene "che il comportamento abusivo dei distributori che fanno parte della rete di distribuzione di un produttore in posizione dominante, come Unilever, possa essere imputato a tale produttore ai sensi dell'articolo 102 TFUE se è dimostrato che tale comportamento non è stato adottato autonomamente dai suoi distributori, ma rientra in una politica decisa unilateralmente da tale produttore e attuata attraverso tali distributori".

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EFA News - European Food Agency
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