Consiglio e Parlamento UE: linea dura contro lavoro forzato
Banche dati per monitorare il fenomeno e smaltimento del prodotto ottenuto dallo sfruttamento
Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio sul regolamento che vieta sul mercato comunitario i prodotti realizzati mediante sfruttamento della manodopera. L'accordo provvisorio raggiunto oggi tra i due colegislatori sostiene l'obiettivo principale della proposta di vietare l'immissione e la messa a disposizione sul mercato dell'UE, o l'esportazione dal mercato dell'UE, di qualsiasi prodotto realizzato utilizzando il lavoro forzato. L'accordo introduce modifiche significative alla proposta originaria, chiarendo le responsabilità della Commissione e delle autorità nazionali competenti nel processo investigativo e decisionale.
I colegislatori hanno concordato che, per facilitare l’attuazione di questo regolamento, la Commissione istituirà una banca dati contenente informazioni verificabili e regolarmente aggiornate sui rischi del lavoro forzato, comprese le relazioni delle organizzazioni internazionali (come l’Organizzazione internazionale del lavoro). La banca dati dovrebbe supportare il lavoro della Commissione e delle autorità nazionali competenti nel valutare possibili violazioni di questo regolamento.
L'accordo provvisorio stabilisce criteri chiari che la Commissione e le autorità nazionali competenti dovranno applicare nel valutare la probabilità di violazioni del presente regolamento. Tali criteri sono: - la portata e la gravità del presunto lavoro forzato, compreso se il lavoro forzato imposto dallo Stato possa costituire motivo di preoccupazione; - la quantità o il volume dei prodotti immessi o resi disponibili sul mercato dell'Unione; - la quota delle parti del prodotto che potrebbero essere realizzate con il lavoro forzato nel prodotto finale; - la vicinanza degli operatori economici ai sospetti rischi del lavoro forzato nella loro catena di approvvigionamento e la loro influenza per affrontarli; - la Commissione pubblicherà linee guida per gli operatori economici e le autorità competenti per aiutarli a conformarsi ai requisiti del presente regolamento, comprese le migliori pratiche per porre fine e porre rimedio a diversi tipi di lavoro forzato. Queste linee guida includeranno anche misure di accompagnamento per le micro, piccole e medie imprese, che potranno essere disponibili attraverso il Portale Unico del Lavoro Forzato.
L'accordo raggiunto dai due colegislatori stabilisce i criteri per determinare quale autorità dovrà condurre le indagini. La Commissione condurrà le indagini al di fuori del territorio dell’UE. Se i rischi si trovano nel territorio di uno Stato membro, l'autorità competente di quello Stato membro condurrà le indagini. Se le autorità competenti, nel valutare la probabilità di violazioni di questo regolamento, trovano nuove informazioni sul sospetto lavoro forzato, devono informare l’autorità competente degli altri Stati membri, a condizione che il sospetto lavoro forzato abbia luogo nel territorio di quello Stato membro. Allo stesso modo, devono informare la Commissione se il sospetto lavoro forzato avviene al di fuori dell’UE.
L'accordo raggiunto oggi garantisce che gli operatori economici possano essere ascoltati in tutte le fasi dell'indagine, a seconda dei casi. Garantisce inoltre che vengano prese in considerazione anche altre informazioni pertinenti. La decisione finale (ovvero vietare, ritirare e smaltire un prodotto realizzato con lavoro forzato) sarà presa dall'autorità che ha condotto l'indagine. La decisione presa da un'autorità nazionale si applicherà in tutti gli altri Stati membri sulla base del principio del reciproco riconoscimento.
Nei casi di rischi di fornitura di prodotti critici realizzati con lavoro forzato, l'autorità competente può decidere di non imporne lo smaltimento e ordinare invece all'operatore economico di trattenere il prodotto finché non possa dimostrare che non vi è più lavoro forzato nelle sue operazioni o nei rispettivi catene di approvvigionamento.
L'accordo provvisorio chiarisce che, se una parte del prodotto risultata in violazione di tale norma è sostituibile, l'ordine di smaltimento si applica solo alla parte interessata. Ad esempio, se una parte di un’auto è prodotta con lavoro forzato, dovrà essere smaltita quella parte, ma non l’intera vettura. La casa automobilistica dovrà trovare un nuovo fornitore per quella parte o assicurarsi che non sia realizzata con lavoro forzato. Tuttavia, se i pomodori utilizzati per fare una salsa vengono prodotti utilizzando il lavoro forzato, tutta la salsa dovrà essere smaltita.
EFA News - European Food Agency