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CLARA MOSCHINI

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Il decreto Flussi è legge: novità per l'agricoltura

Aumentate a 110 mila le unità di lavoratori stagionali per i settori agricolo e turistico-alberghiero

Un nuovo elenco dei Paesi considerati "sicuri" per legge e non più per decreto ministeriale come Bangladesh, Egitto e Marocco; la secretazione dei contratti pubblici relativi a fornitura di mezzi e materiali per il controllo delle frontiere e delle attività di soccorso in mare; stretta sui ricongiungimenti familiari; spostamento delle competenze sui ricorsi in materia di respingimento dalle sezioni immigrazione alle corti d'appello e nuove regole per l'ingresso e il soggiorno dei lavoratori stranieri in Italia, in particolare stagionali. Sono queste alcune delle novità previste dal decreto flussi-paesi sicuri approvato ieri in via definitiva con il voto di fiducia in aula al Senato (99 sì, 65 no, 1 astenuto). Ecco di seguito alcune novità appena introdotte.

Ingresso lavoratori stranieri

Per il 2025 sono previsti fino a 10mila nulla osta al lavoro al di fuori delle quote annuali per colf e badanti. Vengono aggiornate le quote di ingressi di lavoratori stranieri stagionali previste per il 2025: le unità di lavoratori stagionali per i settori agricolo e turistico-alberghiero vengono aumentate a 110.000 (47.000 devono essere prioritariamente riservate ai lavoratori del settore agricolo).

Caporalato

Sale da 50 mila a 60 mila Euro la sanzione massima prevista per le violazioni in materia di somministrazione di lavoro e di mercato del lavoro.

Patrocinio a spese dello Stato

Il lavoratore straniero vittima di caporalato, che contribuisce utilmente alla emersione del reato e all'individuazione dei responsabili, è ammesso al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti come condizione per l'ammissione al beneficio.

Digitalizzazione procedure

Dal 2025 le procedure di richiesta di nulla osta e rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro saranno interamente digitalizzate per ridurre i tempi di gestione e aumentare i controlli.

Permesso di soggiorno speciale

Viene introdotto uno speciale permesso di soggiorno della durata di 6 mesi prorogabile per le vittime di sfruttamento lavorativo che mette al sicuro i lavoratori che collaborano con le autorità.

Click day

Il provvedimento introduce un sistema di 'click day' per la gestione delle richieste di ingresso, suddiviso per tipologia di lavoratori, al fine di migliorare l'efficienza e ridurre la pressione sui sistemi informatici

Misure speciali di sicurezza

Vengono introdotti: l'obbligo di fornire impronte digitali per gli stranieri in entrata non solo dell'area Schengen; l'eliminazione dell'obbligo di dare preavviso dei provvedimenti di rigetto del visto; l'obbligo di verifiche preventive per i nulla osta relativi a cittadini provenienti da Bangladesh, Pakistan e Sri-lanka che sono risultati più spesso oggetto di violazioni; l'inserimento di nuovo personale (250 unità) per gli sportelli immigrazione; la possibilità per un lavoratore stagionale a cui è scaduto il contratto di non essere espulso immediatamente ma di avere un permesso temporaneo della durata di 60 giorni per cercare un nuovo impiego.

"Paesi Sicuri"

Dopo l'annullamento da parte del Tribunale di Roma del trattenimento nei centri in Albania di un migrante proveniente dall'Egitto e di uno proveniente dal Bangladesh (paesi ritenuti non sicuri dalla Corte di giustizia dell'Unione europea), il governo ha ritenuto di elencare puntualmente per legge i paesi sicuri. Si tratta di: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Costa d'Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Perù, Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia. L'elenco ricalca quello del decreto del ministro degli Affari esteri del 2024, salvo tre paesi (Camerun, Colombia, Nigeria) per i quali sono stati ravvisati elementi di criticità. Il testo inoltre prevede una informativa annuale del Governo, mediante una relazione trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari, sull'individuazione dei Paesi di origine sicuri.

Fc - 46159

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